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LINEE GUIDA PER
LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA nelle more di una
codificazione deontologica nei termini di cui all’articolo 41 del Codice Deontologico
degli psicologi italiani
PRINCIPI
GENERALI
1. I principi
etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano
anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a
distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.
L’utilizzo di
tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e
cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali,
innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni
secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica
professionale, che sul piano relazionale.
2. La
conoscenza del
Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione
sullo sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei
casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di
limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o
innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di
psicologo necessita dell’identificazione del profilo delle sue specifiche
caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza
epistemologica, teorica, tecnica e deontologica.
4.
Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del
Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e
psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai
principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili.
ASPETTI
SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità
degli psicologi
1.1.1
Gli psicologi
devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità e il
domicilio.
1.1.2
Gli psicologi
associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l'identificazione come siti
appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.
1.1.3
Lo psicologo
singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al
proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito presso il
quale eroga
tali
prestazioni.
1.1.4 Gli
psicologi sono
tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale. Se
specificano anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere
identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti
.
1.1.5 Dove un
servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato.
In ogni caso deve
essere identificabile l’autore della prestazione.
1.1.6 Se i
professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono
essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte
prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme
professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di
consultazioni dei medesimi.
1.2
Identificazione degli utilizzatori
1.2.1 Di norma
va richiesta l’identificazione dell' utente.
1.2.2 Anche nei
casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire
l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità
caso per caso.
La garanzia
dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l’adozione di
precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli
utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico
stato giuridico (per esempio un minore).
1.2.3 Gli
psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni professionali devono
specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l’anonimato e
quali non lo sono.
1.2.4
Le prestazioni
professionali che garantiscono l’anonimato sono allo stesso modo soggette
alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile solo con un
identificativo del cliente.
1.2.5 Le
prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a
tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza.
Va prestata
particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che
esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
1. 3 Protezione
della transazione
1.3.1 Gli
psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le
operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e
personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie finalizzate.
1.3.2 Va
comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea
telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea
strumentazione (hardware e software) e compreso l' uso dei servizi cifrati.
1.3.3 I livelli
di sicurezza devono essere sempre aggiornati.
2.
RISERVATEZZA
2.1
Riconoscimento dei limiti
2.1.1 Gli
psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione
relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati,
alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla riservatezza, per
esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di denuncia.
2.1.2 Gli
utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.
2.2
Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole
sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le
prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga
utilizzata.
2.2.2 Gli
psicologi devono tenere conto della possibilità che l’interazione attraverso
mezzi telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle
informazioni anche da parte dell’utente.
3. RELAZIONE
CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI
OFFERTI DA
INTERNET
3.1 Gli
psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio
è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono
afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi
disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che
regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre
nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte
dell’utilizzatore.
4.
APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca
di base
4.1.1 In
considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute
di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono
utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una base di ricerca
consolidata.
4.1.2 È un
dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle
caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora
ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze con l’interazione
diretta.
4.1.3 Lo
psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e
sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende
solo attività compatibili con tali limiti.
5. COMPITI
DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1 È
opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti
in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5.1.2 È
opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo
scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza,
nel proprio territorio di competenza.
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